Art. 6.
(Compiti dell'Agenzia).

      1. L'Agenzia è centro di ricerca permanente nel campo dei prodotti fitosanitari e prodotti assimilati con il compito di:

          a) acquisire e vagliare la documentazione di cui agli allegati II e III annessi al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e successive modificazioni;

 

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          b) procedere all'eventuale controllo analitico e tossicologico del prodotto fitosanitario o assimilato per il quale si richiede la registrazione o il rinnovo, tenendo conto delle eventuali trasformazioni del prodotto fitosanitario in altre sostanze con possibile azione tossica;

          c) proporre sperimentazioni in collaborazione con il Ministero delle politiche agricole e forestali ed il Ministero della salute, di intesa con l'Istituto superiore di sanità, allo scopo di accertare l'efficacia del prodotto, la fitotossicità, nonché l'entità e la persistenza dei residui dei rispettivi princìpi attivi e dei loro metaboliti nei prodotti agricoli e nelle derrate alimentari;

          d) stabilire eventuali variazioni del limite legale di tolleranza dei residui dei prodotti fitosanitari o prodotti assimilati;

          e) fissare per ciascun principio, o per associazioni di princìpi attivi, i limiti di tolleranza nei diversi prodotti agricoli e derrate alimentari e l'intervallo minimo di tempo che deve intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta. Qualora siano conosciuti o individuati metaboliti specifici di un determinato prodotto fitosanitario devono essere stabiliti i limiti di tolleranza anche per tali metaboliti;

          f) scegliere e proporre i metodi d'analisi, sia per il controllo dei princìpi attivi nei prodotti fitosanitari, sia per la determinazione dei residui dei princìpi attivi e dei loro eventuali metaboliti nocivi nei prodotti alimentari, nonché i rispettivi aggiornamenti;

          g) stabilire la dose giornaliera potenziale di prodotti fitosanitari che un soggetto può assorbire attraverso gli alimenti o con cui può venire a contatto nell'ambiente, considerando la tolleranza massima di residui negli alimenti e nell'ambiente sulla base dei soggetti più a rischio;

          h) proporre, ove lo ritenga necessario, la richiesta del parere del Consiglio

 

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superiore di sanità anche in casi non previsti dalla presente legge;

          i) esprimere parere sulla destinazione per uso alimentare delle derrate provenienti dalle sperimentazioni tendenti ad estendere l'impiego dei formulati contenenti princìpi attivi già noti e pronunziarsi su ogni altra questione attribuita alla propria competenza dalla presente legge o in tutti i casi in cui venga avanzata richiesta da parte del Ministero della salute;

          l) esprimere parere obbligatorio e vincolante su ogni richiesta di registrazione di prodotti fitosanitari e sui relativi rinnovi;

          m) raccogliere la documentazione scientifica, nazionale e internazionale, relativa ai rischi nocivi e ambientali derivanti dall'uso dei prodotti fitosanitari, con particolare riferimento alla documentazione prodotta dal Centro internazionale per le ricerche sul cancro, con sede a Lione;

          n) studiare i rischi della nocività, diretta e indiretta, dei prodotti fitosanitari e dei loro metaboliti nei riguardi dell'uomo e degli animali, nel breve, medio e lungo termine, nonché tutti i pericoli di alterazione dei cicli biologici dell'ecosistema;

          o) ricercare e definire le sinergie fra le diverse sostanze presenti nei formulati commerciali dei prodotti fitosanitari e prodotti assimilati, i metaboliti e altri agenti esterni anche già presenti in natura;

          p) suggerire eventuali variazioni ai valori limite della sommatoria dei diversi princìpi attivi che possono essere contenuti in una derrata alimentare;

          q) pubblicare un rapporto annuale, da rendere pubblico, sull'uso dei prodotti fitosanitari in Italia e sugli effetti che questi hanno sull'uomo e sull'ambiente;

          r) proporre l'aggiornamento dell'elenco di cui all'allegato A annesso alla presente legge, in collaborazione con le associazioni dei produttori biologici;

 

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          s) assicurare lo svolgimento delle attività nazionali di valutazione delle sostanze attive nell'ambito del programma di lavoro europeo avviato con il regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione dell'11 dicembre 1992, per l'esame progressivo delle sostanze attive presenti sul mercato europeo, garantendo il rispetto degli obblighi comunitari e la stretta collaborazione con gli esperti degli altri Stati nell'espletamento delle attività di carattere internazionale.