1. L'Agenzia è centro di ricerca permanente nel campo dei prodotti fitosanitari e prodotti assimilati con il compito di:
a) acquisire e vagliare la documentazione di cui agli allegati II e III annessi al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e successive modificazioni;
b) procedere all'eventuale controllo analitico e tossicologico del prodotto fitosanitario o assimilato per il quale si richiede la registrazione o il rinnovo, tenendo conto delle eventuali trasformazioni del prodotto fitosanitario in altre sostanze con possibile azione tossica;
c) proporre sperimentazioni in collaborazione con il Ministero delle politiche agricole e forestali ed il Ministero della salute, di intesa con l'Istituto superiore di sanità, allo scopo di accertare l'efficacia del prodotto, la fitotossicità, nonché l'entità e la persistenza dei residui dei rispettivi princìpi attivi e dei loro metaboliti nei prodotti agricoli e nelle derrate alimentari;
d) stabilire eventuali variazioni del limite legale di tolleranza dei residui dei prodotti fitosanitari o prodotti assimilati;
e) fissare per ciascun principio, o per associazioni di princìpi attivi, i limiti di tolleranza nei diversi prodotti agricoli e derrate alimentari e l'intervallo minimo di tempo che deve intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta. Qualora siano conosciuti o individuati metaboliti specifici di un determinato prodotto fitosanitario devono essere stabiliti i limiti di tolleranza anche per tali metaboliti;
f) scegliere e proporre i metodi d'analisi, sia per il controllo dei princìpi attivi nei prodotti fitosanitari, sia per la determinazione dei residui dei princìpi attivi e dei loro eventuali metaboliti nocivi nei prodotti alimentari, nonché i rispettivi aggiornamenti;
g) stabilire la dose giornaliera potenziale di prodotti fitosanitari che un soggetto può assorbire attraverso gli alimenti o con cui può venire a contatto nell'ambiente, considerando la tolleranza massima di residui negli alimenti e nell'ambiente sulla base dei soggetti più a rischio;
h) proporre, ove lo ritenga necessario, la richiesta del parere del Consiglio
i) esprimere parere sulla destinazione per uso alimentare delle derrate provenienti dalle sperimentazioni tendenti ad estendere l'impiego dei formulati contenenti princìpi attivi già noti e pronunziarsi su ogni altra questione attribuita alla propria competenza dalla presente legge o in tutti i casi in cui venga avanzata richiesta da parte del Ministero della salute;
l) esprimere parere obbligatorio e vincolante su ogni richiesta di registrazione di prodotti fitosanitari e sui relativi rinnovi;
m) raccogliere la documentazione scientifica, nazionale e internazionale, relativa ai rischi nocivi e ambientali derivanti dall'uso dei prodotti fitosanitari, con particolare riferimento alla documentazione prodotta dal Centro internazionale per le ricerche sul cancro, con sede a Lione;
n) studiare i rischi della nocività, diretta e indiretta, dei prodotti fitosanitari e dei loro metaboliti nei riguardi dell'uomo e degli animali, nel breve, medio e lungo termine, nonché tutti i pericoli di alterazione dei cicli biologici dell'ecosistema;
o) ricercare e definire le sinergie fra le diverse sostanze presenti nei formulati commerciali dei prodotti fitosanitari e prodotti assimilati, i metaboliti e altri agenti esterni anche già presenti in natura;
p) suggerire eventuali variazioni ai valori limite della sommatoria dei diversi princìpi attivi che possono essere contenuti in una derrata alimentare;
q) pubblicare un rapporto annuale, da rendere pubblico, sull'uso dei prodotti fitosanitari in Italia e sugli effetti che questi hanno sull'uomo e sull'ambiente;
r) proporre l'aggiornamento dell'elenco di cui all'allegato A annesso alla presente legge, in collaborazione con le associazioni dei produttori biologici;
s) assicurare lo svolgimento delle attività nazionali di valutazione delle sostanze attive nell'ambito del programma di lavoro europeo avviato con il regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione dell'11 dicembre 1992, per l'esame progressivo delle sostanze attive presenti sul mercato europeo, garantendo il rispetto degli obblighi comunitari e la stretta collaborazione con gli esperti degli altri Stati nell'espletamento delle attività di carattere internazionale.